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In seguito al nostro dettagliato articolo sul controllo Vies, siamo pronti a esplorare un'ulteriore tematica che riteniamo possa catturare la vostra attenzione. Le associazioni che intendono svolgere attività commerciale, devono chiedere l’attribuzione della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate dove sono residenti. 

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Le associazioni, che siano culturali, sportive o di volontariato, svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto sociale italiano. Tuttavia, oltre alla loro missione e ai valori che promuovono, devono affrontare una serie di adempimenti burocratici e fiscali. Uno degli aspetti più delicati è la gestione della Partita IVA, un elemento che, a seconda delle attività svolte dall'associazione, può essere obbligatorio o meno. In questo articolo esploreremo quando un'associazione è tenuta ad aprire una Partita IVA, quali vantaggi e obblighi comporta e come gestire correttamente questa importante realtà fiscale.

Onlus e partita iva: cosa sono le associazioni

Le associazioni, in Italia, rappresentano una delle forme più diffuse di aggregazione sociale, culturale e sportiva. Queste realtà sono solitamente composte da un gruppo di persone che, accomunate da interessi, valori o finalità condivise, decidono di unirsi per promuovere attività di varia natura. Le finalità di queste associazioni possono spaziare dalla promozione culturale e artistica, all’organizzazione di attività sportive, fino al sostegno di cause sociali, ambientali o umanitarie.

Per costituire un’associazione, però, è necessario seguire un percorso ben preciso che parte dalla scelta della forma giuridica. La forma giuridica rappresenta l'insieme delle regole e delle norme che disciplinano l’esistenza stessa dell’associazione, e definisce la sua struttura, i suoi obblighi fiscali e la responsabilità dei membri nei confronti di terzi. In Italia, il Codice Civile distingue principalmente due categorie di associazioni: le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute. La differenza tra queste due tipologie riguarda soprattutto il livello di autonomia e responsabilità che l’associazione assume nei confronti di terzi, e di conseguenza, il tipo di protezione patrimoniale offerta ai soci.

Le associazioni riconosciute sono quelle che ottengono la personalità giuridica attraverso un processo di riconoscimento pubblico, che può essere ottenuto mediante l’iscrizione in appositi registri regionali o statali. Questo riconoscimento offre all’associazione una maggiore autonomia patrimoniale e responsabilità limitata: in caso di problemi finanziari, i creditori non possono aggredire i patrimoni personali dei soci, ma solo quello dell’associazione stessa.

Le associazioni non riconosciute, al contrario, non acquisiscono personalità giuridica e pertanto non godono di questa separazione patrimoniale. In questo caso, i soci rispondono personalmente delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione. Questa formula è però più snella da un punto di vista burocratico, rendendola spesso la scelta preferita per associazioni che non prevedono attività complesse o di lunga durata.

Negli ultimi anni, oltre alle due tipologie principali di associazioni, il panorama giuridico italiano ha riconosciuto diverse altre forme associative con caratteristiche specifiche, ciascuna disciplinata da normative particolari. Tra queste troviamo le Organizzazioni Non Governative (ONG), che si occupano principalmente di cooperazione internazionale e progetti di sviluppo nei Paesi in via di sviluppo; le Organizzazioni di Volontariato (ODV), che promuovono attività di assistenza sociale e volontariato; le associazioni di consumatori, che hanno come obiettivo la tutela dei diritti dei consumatori; le associazioni di promozione sociale (APS), che operano nel campo della solidarietà e dell’inclusione sociale; e i gruppi di acquisto solidale (GAS), organizzazioni che uniscono consumatori per effettuare acquisti collettivi di prodotti, spesso a filiera corta o biologici, in un’ottica di sostenibilità.

Tra le associazioni più diffuse troviamo anche le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), che godono di particolari agevolazioni fiscali e operano in settori specifici come l’assistenza sociale, sanitaria o la tutela dei diritti civili; le Pro Loco, che promuovono il territorio locale attraverso eventi culturali e turistici; e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che organizzano attività sportive senza fini di lucro e rappresentano una parte fondamentale del panorama sportivo italiano, soprattutto per quanto riguarda le discipline meno commercializzate.

Ognuna di queste forme associative ha requisiti specifici da rispettare, sia in termini di costituzione che di gestione quotidiana. È fondamentale che, prima di procedere con la costituzione di un’associazione, i promotori valutino con attenzione quale sia la formula giuridica più adatta alle finalità dell’organizzazione e ai suoi obiettivi a lungo termine. Scegliere correttamente la forma giuridica non è solo una questione di rispetto delle normative, ma rappresenta anche uno strumento strategico per garantire la sostenibilità e il successo dell'associazione nel tempo.

Attività commerciale: associazioni e partita iva come sono collegate fra loro?

Come si vede le forme giuridiche delle associazioni sono di varie tipologie, per quelle che non svolgono servizi commerciali basta avere solo il Codice fiscale, mentre, quelle che tra le varie attività svolgono anche quelle inerenti al commercio o alla vendita di prodotti e servizi che si svolgono in forma abituale, devono essere titolari di Partita Iva.

Per richiedere la partita Iva le Associazioni, compilando il modello AA7/10 possono farlo anche direttamente online collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate, seguire le istruzioni e il tutto si svolge in modo semplice e veloce.

Devono praticamente comportarsi come una qualsiasi piccola e media impresa che inizia l’attività, anche se la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 prevede per loro parecchie semplificazioni ed agevolazioni fiscali e di contabilità.

Per fare un esempio pratico, se un’associazione sportiva dilettantistica titolare di partita Iva, svolge attività commerciale, è molto conveniente adottare il regime fiscale semplificato previsto dalla suddetta legge che oltre, a molti vantaggi fiscali agevolati, offre un regime di tassazione forfettaria riguardo le imposte dirette e l’Imposta del valore aggiunto.

Per quanto riguarda l’Imposta del valore aggiunto, il regime di tassazione forfettaria consente di essere esonerati dal registrare e certificare i corrispettivi e dalla dichiarazione e liquidazione delle operazioni. Se hanno come requisito il fatto che i proventi che l’attività commerciale svolta nell’esercizio precedente non ha superato 250.000 €, possono usufruire dei vantaggi che la legge offre:

  • sportive dilettantistiche iscritte al Coni
  • senza scopo di lucro
  • pro-loco
  • società sportive dilettantistiche, costituite sotto qualsiasi forma
  • bandistiche
  • cori amatoriali
  • filodrammatiche
  • di musica
  • di danza popolare

Per tutte le sopra elencate, gli obblighi riguardo all’Imposta del valore aggiunto sono come quelli per le imposte dei redditi. Si considera attività commerciale per la quale è richiesta la partita IVA quando le associazioni svolgono: cessione di beni, vendita di prodotti, gestione di mense, di eventi con scopi commerciali, di viaggi e relativi soggiorni che non siano di promozione sociale. Non si considerano attività commerciali invece le prestazioni di servizi fatte ai soci e le attività commerciali svolte occasionalmente non in modo abituale.

Non commerciali, culturale o senza fini di lucro: come funzione la partita iva per queste associazioni

Si chiamano senza fini di lucro, senza l’obbligo dell’apertura della Partita Iva le associazioni le cui attività non producono reddito imponibile. Possono vendere prodotti di costi modici che possono essere commercializzati soltanto in manifestazioni che avvengono occasionalmente una tantum, per la vendita dei quali non si è soggetti ad emettere lo scontrino fiscale

Per modo occasionale non abituale, il Ministero delle Finanze definisce che le attività commerciali si svolgono in rare occasioni durante l’anno e negli anni successivi tenendo conto della consistenza economica che l’evento commerciale comporta.

Per la definizione di concetto di attività commerciali svolte occasionalmente non in modo abitale il Ministero delle Finanze, si riserva di verificare per ogni singolo caso di volta in volta se l’evento, è da ritenersi commerciale in base agli imponibili prodotti.

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Aggiornamento 2022

Alcune novità vi sono state per quanto riguarda alcune tipologie di associazioni relativamente alla partita Iva. Come prospettato giá negli anni precedenti, la normativa ha subito delle modificazioni, tuttavia successivamente, come vedremo, è stato deciso un rinvio dell'entrata in vigore di tali novitá, in quanto hanno suscitato delle polemiche da parte delle stesse associazioni. Andiamo comunque con ordine e vediamo quali siano queste modificazioni della normativa e da quando entreranno in vigore per le associazioni.

Il 15 Dicembre 2021 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (DL nº 46/2021). Tra le varie norme, vi era anche una che imponeva alle associazioni, a far data dal 1º Gennaio 2022, di essere assoggettate alla partita Iva, sia pur non svolgendo in pratica nessuna attivitá di natura commerciale. La norma stabiliva il passaggio dall'attuale situazione di esclusione Iva ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti verso i propri soci. Tale differenza, apparentemente innocua, in realtá evidenziava una serie di criticitá.

In particolare, le associazioni dovevano sopportare infatti i costi di tenuta della contabilitá Iva, degli oneri e poi altri adempimenti di natura burocratica, che risultavano considerevoli per quegli enti senza scopo di lucro. La stessa norma prevedeva che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che avevano dei ricavi annuali non superiori ai 65.000 Euro, dovevano applicare, ai fini Iva, il regime forfetario per i professionisti. Tutto questo per rispondere ad una procedura d'infrazione UE, risalente al 2010, nei confronti dell'Italia.

Tale modificazione della normativa relativa alle associazioni e la partita Iva, tuttavia ha visto un rinvio della sua entrata in vigore, dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2022. Quest'ultima ha infatti deciso di far avviare questo nuovo regime Iva per le associazioni dal 1º Gennaio 2024. Resta confermata, invece, l'applicazione del regime Iva speciale (cosiddetto forfetario) alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale con ricavi al di sotto di 65.000 Euro annui, in attesa dell'entrata a regime delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.  

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Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.